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LEGGE 23 maggio 1964, n. 404

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5
miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel
periodo   1   luglio-31   dicembre   1964,   di   lire  7,5  miliardi
nell'esercizio  finanziario  1965,  di  lire  10  miliardi  annui  in
ciascuno   degli   esercizi   1966  e  1967  e  di  lire  5  miliardi
nell'esercizio  1968,  per attuare interventi diretti al risanamento,
al  miglioramento  e  all'incremento  del  patrimonio zootecnico, con
particolare  riguardo  agli  allevamenti  di bovini, secondo le norme
degli  articoli  1  e  2  della  legge  27  novembre 1956, n. 1367, e
dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.