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LEGGE 23 maggio 1964, n. 403

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  compensazione  della  perdita  subita dai Comuni a seguito della
totale  abolizione  dell'imposta  comunale  di  consumo  sul vino, e'
attribuita  ai  Comuni  stessi,  per  l'anno 1962, una integrazione a
carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni
conseguite  dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo
sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle
somme  eventualmente  percepite  nello  stesso anno 1962, a titolo di
compartecipazione  al  provento  dell'imposta, generale sull'entrata,
sui  vini  e  sulle  carni,  prevista  dall'articolo 5 della legge 18
dicembre 1959, n. 1079.
  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione  non  superiore  ai  60.000  abitanti  acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
d'imposta  di  consumo  sul  vino  e  relative  supercontribuzioni ed
addizionali.
  Per  l'erogazione  della  integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti  commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge  18  dicembre  1959,  n. 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305.