stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 maggio 1964, n. 336

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-6-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sovraintendenti  sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori
sanitari,  gli  ispettori  sanitari,  i  primari,  gli  aiuti  e  gli
assistenti,  i  direttori  di  farmacia  e  i farmacisti, che abbiano
superato  il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del
65° anno di eta'.
  Le  ostetriche,  che  abbiano superato il periodo di prova, cessano
dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.