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LEGGE 12 maggio 1964, n. 302

Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti.

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Testo in vigore dal: 9-6-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  riscossione  della  rata di dicembre 1963 del contributo dovuto
per  gli  anni  1962  e  1963  per  l'assicurazione  di invalidita' e
vecchiaia  per  i  coltivatori  diretti e per i mezzadri e coloni, e'
effettuata,  limitatamente  alle  partite  non contestate ed a quelle
definite  a  seguito  di  ricorso avverso l'accertamento, in due rate
scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.
  Ai  fini  dell'acquisizione  del  diritto  alla pensione l'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   e'   autorizzato,  in  via
eccezionale,  ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle
predette  due  rate  di  contribuzione,  purche'  i  medesimi abbiano
provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 maggio 1964

                                SEGNI

                                                       MORO - BOSCO -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE