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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94

Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghisa da fonderia.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 maggio 1964, n. 291 (in G.U. 18/05/1964, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1964)
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Testo in vigore dal: 19-3-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione
ai  seguenti  Accordi  internazionali  firmati  a Parigi il 18 aprile
1951:  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' Europea del Carbone e
dell'Acciaio  e  relativi  annessi;  Protocollo  sui  privilegi  e le
immunita'  della  Comunita';  Protocollo sullo Statuto della Corte di
giustizia;  Protocollo  sulle  relazioni  con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1958,  n.  159,  che ratifica e da'
esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che
apporta  modifiche al Trattato istitutivo della Comunita' Europea del
Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951;
  Vista  la  tariffa  dei  dazi doganali d'importazione approvata con
decreto  presidenziale  21  dicembre  1961,  n.  1339,  e  successive
aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  Raccomandazione  2-64  del  15  gennaio  1964  dell'Alta
Autorita'  della  Comunita'  Europea  del  Carbone  e dell'Acciaio ai
Governi  degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964,
della   "Gazzetta   Ufficiale   delle  Comunita'  Europee",  relativa
all'instaurazione  di  una protezione speciale per le importazioni di
ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di apportare
modificazioni  al vigente regime daziario delle ghise da' fonderia in
adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;
  Di  concerto  con  i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro,
per  il  bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con
l'estero;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  i  sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri
della   Comunita'   Europea   del  Carbone  e  dell'Acciaio  senza  i
certificati  prescritti  e da Paesi estranei alla predetta Comunita',
il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica
temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  31 dicembre 1965, nella misura del 5% sul valore con una
riscossione minima di 7 unita' di conto per tonnellata:
    ghise  ematiti,  contenenti  in  peso  1,50% o meno di manganese,
altre,  diverse  da  quelle ottenute con carbone di legna (voce della
tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
    ghise  fosforose,  contenenti in peso piu' di 1% di silicio (voce
della tariffa doganale 73.01-C-II).