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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26

Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 aprile 1964, n. 190 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1964)
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Testo in vigore dal:  25-2-1964 al: 18-4-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


È istituita un'imposta speciale sugli acquisti del seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:
a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. a, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.