stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26

Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 aprile 1964, n. 190 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1964)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-4-1964
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;
  Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella
legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
399, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 3269, e successive
modificazioni e aggiunte;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di applicare
un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;
  Sentito  il  Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per
le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio,
per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituita  un'imposta  speciale  sugli  acquisti  del  seguenti
prodotti,  effettuati  da  privati  consumatori  presso industriali e
commercianti:
    a)  autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. a, del testo unico
approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959,  n. 393 ((comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di
persone e di cose));
    b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni
del tipo fuori bordo.
  ((Agli  effetti  del  presente  decreto,  per  nuove s'intendono le
autovetture  che  vengono  iscritte  per  la prima volta nel Pubblico
registro automobilistico)).
  ((Ai  sensi  del  presente decreto si intendono privati consumatori
tutte  le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di
qualsiasi  specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera  a),  iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico
registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera  b)  li  acquistino  per  uso  proprio  presso  industriali o
commercianti));((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  12  aprile  1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le
modificazioni  apportate  al  decreto-legge  con la presente legge di
conversione  hanno  efficacia  dalla  data  di  entrata in vigore del
decreto-legge medesimo".