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LEGGE 27 dicembre 1963, n. 1878

Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6 secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.