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LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543

Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-12-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente legge.