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LEGGE 6 novembre 1963, n. 1444

Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-11-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.
Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:
1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1 gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960;
3) al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961;
4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962.
Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ad contratti di sublocazione.