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REGIO DECRETO 21 giugno 1863, n. 1322

Che accorda una nuova proroga ai Procuratori esercenti nell'Emilia, Marche ed Umbria per prestare la malleveria. (063U1322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-7-1863 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme compiuta esecuzione del Codice di procedura civile, e della legge sull'ordinamento giudiziario;
Visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n.° 3368, si fissò al 1.° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;
Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario Straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario Straordinario dell'Umbria, ed il Regio Decreto 16 gennaio 1861, n.° 4587, coi quali le disposizioni sovrariferite della legge 27 ottobre 1860, n.° 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n.° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria;
Visto il Regio Decreto 14 dicembre 1862, n.° 1027, col quale il termine fissato ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria fu prorogato a tutto il mese di giugno 1863;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dè Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n.° 4462, e prorogato col Regio Decreto 14 dicembre 1862, n.° 1027, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è nuovamente prorogato a tutto l'anno 1864.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1863
Reg.° 24 Atti del Governo a c. 62. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

G. Pisanelli.