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LEGGE 21 agosto 1963, n. 1208

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-10-1963
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie  e  straordinarie
del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio
1963 al 30 giugno 1964, in  conformita'  dello  stato  di  previsione
annesso alla presente legge.