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LEGGE 2 marzo 1963, n. 387

Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1953, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-4-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  1  della  legge 18 marzo 1958, n. 269, e' aggiunto il
seguente  comma:  "Ai  fini  del  presente  articolo sono considerati
cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale
nel  territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le
societa',  il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945,
per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che
avevano,  anteriormente  al  5  ottobre  1954,  la  sede  legale  nel
territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella
Zona  B  del  gia'  Territorio  libero  di  Trieste. Per detti enti e
societa'  l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione
italiana al 1 maggio 1945".
  L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e' soppresso.