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LEGGE 2 marzo 1963, n. 308

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1963
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  16  della,  legge  16  novembre  1962,  n.  1622, sul
riordinamento  dei  ruoli  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

  Nel  primo  comma,  la  lettera  d), e' sostituita dalla, "d) dagli
ufficiali   di   complemento  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria  e  genio  che  alla  data  di entrata, in, vigore della,
presente  legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed
abbiano  prestato  almeno  dieci anni di servizio militare dopo il 10
giugno 1940".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  trasferimento  o  l'immissione  nel ruolo speciale unico degli
ufficiali  di  cui degli ufficiali di cui alle lettere a) c) e d) del
comma  precedente  e'  effettuato, nell'ordine di precedenza indicato
nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per
i  maggiori  ed  i  capitani,  qualora non vi siano posti sufficienti
nell'organico  del  rispettivo  grado, si tiene conto anche dei posti
disponibili  rispettivamente  nell'organico  dei tenenti colonnelli e
dei subalterni".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  ufficiali di completamento di cui alla lettera d) per titoli,
con  grado,  non  superiore  a  quello  di  capitano.  La Commissione
giudicatrice  del  concorso  e'  quella  prevista  dall'articolo 5. I
vincitori  del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i
capitani  o  i  tenenti  di pari anzianita', di grado provenienti dal
servizio permanente e dall'ausiliaria."