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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 280

Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

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Testo in vigore dal: 10-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge  24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato
come segue:
  "E'  Istituito  presso  il  Ministero del commercio con l'estero un
Fondo  a  gestione  autonoma  per  l'assegnazione di borse di pratica
commerciale all'estero (F. A. B.).
  Le  borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3,
a  cittadini  italiani,  i  quali  intendano  recarsi  all'estero per
addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".