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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 248

Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti sotto indicati:
coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;
coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;
coefficiente 670, dopo cinque anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al
coefficiente 500;
coefficiente 909, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 670;
coefficiente 970, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 900.
Presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica non possono essere conferiti posti di professore di ruolo per l'insegnamento di lingue estere e di disegno.
I professori di lingue estere e di disegno che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo presso le Accademie indicate al comma precedente sono mantenuti in servizio sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti professori non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670.
Ai professori di ruolo delle Accademie e dell'istituto predetti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.