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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 190

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-3-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per   gli   atti  economici  relativi  al  commercio  dei  prodotti
sottoelencati  l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura
del 4 per cento dell'entrata imponibile:
    a)  lavori  in  oro  ed  in  platino,  esclusi  i  lavori per uso
industriale e di laboratorio;
    b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi
gli  orologi  da  tasca  o  da polso con cassa in oro o in platino ed
escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;
    c)  prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali
l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
  La  stessa  aliquota  si applica per l'importazione dall'estero dei
prodotti sopra elencati.
  In  tal senso restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio
1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO