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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 132

Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1963 al: 10-6-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia un Collegio dei revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanità;
3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro.