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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 130

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-3-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  concorso  dello  Stato  sui  prestiti  di cui agli articoli 16,
lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per
l'intera  durata  delle  operazioni  originariamente  prevista, anche
quando  il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte,
il  proprio debito, sempreche' la somma concessa a prestito sia stata
gia' impiegata per gli scopi previsti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - RUMOR
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO