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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  25-3-1963 al: 19-8-2009
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soggetti e misure della tassa di ancoraggio


Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette ai pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente misura:
a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta, non superiore a 200 tonnellate;
b) lire 15 se hanno una, stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una, stazza netta superiore a 350 tonnellate navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
c) lire 80 se hanno, una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
La tassa di cui alla lettera a) è valevole per un'anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.
Le navi possono abbonarsi alla tassa, di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta.
Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.