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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 77

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  9-3-1963 al: 23-9-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalità previsti nei decreti medesimi.