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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 32

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1964)
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Testo in vigore dal: 26-5-1964
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la
legge  20  dicembre  1961,  n.  1310,  per il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  18  maggio  1964, n. 304 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
riaperto  fino  al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge
26  gennaio  1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennita'
agli  impiegati,  da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti
dovuti  a  norma  del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  2  ottobre  1942,  n.  1251, e per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la suddetta modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1964.