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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 1907

Modifica all'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni (Credito fondiario).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 24-2-1963
al: 31-12-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  il  testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato
con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni;
  Visti  il  regolamento  per  l'esecuzione  del predetto testo unico
approvato  con  regio  decreto  5  maggio  1910, n. 472, e successive
modificazioni;
  Visti  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni,  nonche'  il  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'estrazione  a sorte delle cartelle, per i sensi dello art. 41 del
regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, puo' effettuarsi, a scelta degli
enti  emittenti,  anziche'  con le modalita' di cui ai commi secondo,
terzo,   quarto  e  quinto  dell'articolo  stesso,  con  le  seguenti
modalita'.
  Ogni  estrazione  viene  effettuata  in  base  ad  elenchi (redatti
separatamente  secondo  i  tipi, saggi, serie e tagli dei titoli) ove
saranno  stati  inseriti,  giusta  il succedersi della numerazione, i
titoli  validi,  esclusi  cioe'  quelli gia' annullati per precedenti
estrazioni o per consegne in anticipata restituzione di mutui.
  In  ogni  elenco  i  titoli  si considerano distinti, ai fini della
estrazione, da numeri d'ordine progressivi, cominciando da uno.
  Per ogni elenco viene estratto (entro il limite del numero d'ordine
massimo di cui al comma precedente) un numero. I titoli da rimborsare
saranno  costituiti  (sempre  in  base  ai  numeri d'ordine spettanti
nell'elenco)  da quello contrassegnato dal numero estratto e da tutti
i  successivi,  fino  a  concorrenza  della  quantita'  di  titoli da
rimborsare.  Agli  effetti della sequenza, il primo numero di ciascun
elenco  e'  considerato come successivo all'ultimo numero dell'elenco
stesso.
  Il  numero  viene  formato  di volta in volta, utilizzando all'uopo
un'urna contenente le cifre da zero a nove.
  L'Organo  di  vigilanza puo' prescrivere, se del caso, ed anche per
singoli  Istituti,  che  nelle  estrazioni  si  osservino particolari
modalita'.
  Lo  stesso  Organo  di  vigilanza  puo'  autorizzare, stabilendo le
relative  modalita', che le operazioni di sorteggio, tanto secondo il
sistema  sinora  in  uso,  quanto  secondo  quello  di  cui  ai commi
precedenti, vengano effettuate con l'impiego dei mezzi meccanografici
od  elettronici e con le varianti, ai suddetti sistemi, che l'impiego
di detti mezzi comporti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 1. - VILLA