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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1852

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1995)
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Testo in vigore dal: 13-2-1963
al: 13-12-1995
aggiornamenti all'articolo
La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'elenco  dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del
decreto-legge  3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni,
nella  legge  31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono
aggiunti,  dopo  il  n.  13,  i  seguenti prodotti, con la imposta di
fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura
indicata a fianco di ciascuno di essi:

"14) idrocarburi aciclici saturi
e naftenici, liquidi (in frazioni
ristrette di distillati petrolici
leggeri  e  prodotti  simili).......  per     q.le       L. 8.850
15) Estratti aromatici e prodotti
di composizione  simile...........     "       "         " 12.400"
  Dopo  il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti
commi:
  "Nella  stessa  misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente  sovrimposta  di  contiene su prodotti di composizione
simile  ottenuti  da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si
processo.
  "Le  miscele  di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide
nelle  condizioni  ordinarie e di temperatura e pressione, nonche' le
miscele  di  alchilibenzoli  sintetici,  liquide,  contenenti  o  non
idrocarburi   di   altre  categorie,  sono  soggette  all'imposta  di
fabbricazione  od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista
per  i  prodotti  di  cui  al  primo  comma  coi quali, ai fini della
classificazione  stabilita  dalla  tabella  C  allegata  al  presente
decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili".