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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
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Testo in vigore dal:  22-1-1963 al: 21-2-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo pronuncia un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che né il possessore stesso né altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.
Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco dei soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono.
La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo.
L'obbligo della ritenuta, e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 e, se superiore, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 40 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1917, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.
Gli obblighi della ritenuta, e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:
1) dalle banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;
2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1958, n. 645.