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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal:  15-12-1962 al: 31-12-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.