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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal: 1-1-1970
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 luglio  1962  il  contributo  annuo  ordinario  a
favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960,
n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. 
  E' altresi'  concesso  alla  predetta  Associazione  un  contributo
straordinario di lire 37,5 milioni. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art.  1)  che  "Il
contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con  la
legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a
lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."