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LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1604

Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.

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Testo in vigore dal: 14-12-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  della  legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai
proprietari  di  navi  mercantili  a scafo in legno da carico secco e
liquido  nonche'  da  passeggeri  e  miste,  iscritte alla data del 1
gennaio  1959  nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146
del  Codice  della navigazione e costruite in data anteriore al 1946,
che  procedano  alla  demolizione di tali navi ed alla costruzione di
nuove unita' a scafo metallico.
  Le  disposizioni  della  legge  citata  al  comma precedente non si
applicano  a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data
del 1 gennaio 1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - MACRELLI -
                                                LA MALFA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO