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LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal: 14-12-1962
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Gli  accertamenti  sanitari  di  cui  all'articolo  1   del   regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito  nella  legge  22
gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo  conto,  oltre  che
degli elenchi delle infermita', imperfezioni  e  difetti  fisici  ivi
previsti, anche dei seguenti elementi: 
    a) che le imperfezioni o malattie riscontrate  non  costituiscono
pericolo per la salute dell'altro personale di bordo; 
    b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano  tali  da
venire aggravate dal servizio di  bordo  o  da  rendere  il  soggetto
inadatto a tale servizio.