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LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1551

Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-11-1962
al: 26-3-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  al  disposto  dell'articolo  1  del  regio  decreto  28
settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' data facolta'
al  Ministro  per  le  finanze  di  consentire  la  partecipazione ai
concorsi  per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei
giovani  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  delle  domande,  non  abbiano  conseguito il titolo di
studio   richiesto,   purche'   possano  consegnarlo  nella  sessione
autunnale  dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano e in
possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
  L'ammissione   all'Accademia   dei   giovani   indicati  nel  comma
precedente  resta  in  ogni  caso,  subordinata  al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione autunnali di esami.

  La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO