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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1546

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  15-11-1962 al: 30-5-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce:
a) lo stipendio previsto per l'interno in relazione al coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.