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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336

Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1970)
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Testo in vigore dal:  26-9-1962 al: 1-9-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata sino al 30 giugno
1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dallo Stato e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima.