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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal: 1-9-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                         IL DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
e' aggiunto il seguente articolo 17-bis.
  "Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  articoli  16,17  non si
applicano   ai   rendiconti  dei  funzionari  delegati  ed  ai  conti
giudiziali  degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni
centrali  e  presso  i  seguenti  organi periferici del Ministero del
tesoro:
  Ragionerie regionali dello Stato;
  Ragionerie provinciali dello Stato;
  Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
  Nei  confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili
continuano  a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18
novembre  1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".