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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme generali sul sistema elettorale


Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista, ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.