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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1124

Norme sul trattamento economico e normative dei compartecipanti agricoli delle province di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna e Venezia.

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Testo in vigore dal: 26-8-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto,  per  la  provincia  di  Gorizia,  il contratto collettivo 9
luglio 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione
degli  Agricoltori  Giuliani  e  la  Unione  Sindacale  Provinciale -
C.I.S.L.   -,  la  Federazione  Provinciale  Braccianti  e  Salariati
Agricoli  -  C.G.I.L.  -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 28
settembre 1959, la Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.N.A.L. -;
  Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno
1957,   e   relativi   allegati,  sulla  compartecipazione  agricola,
stipulato  tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la
Liberterra  - C.I.S.L. -, la U.I.L - Terra; cui ha aderito, in data 2
ottobre 1959, l'Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.Na.L. -;
  Visto,  per  la  provincia  di Piacenza, il contratto collettivo 31
agosto 1950, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione
Provinciale  Agricoltori,  la Federazione Provinciale dei Coltivatori
Diretti   e   la   Federazione  Salariati  e  Braccianti,  Maestranze
Specializzate  e Qualificate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale
Salariati e Braccianti - C.I.S.L. la U.I.L.-Terra;
  Visto,  per  la  provincia  di  Ravenna, il contratto collettivo 28
dicembre   1955,  sulla  compartecipazione  agricola,  stipulato  tra
l'Associazione  Provinciale  degli Agricoltori e la Federbraccianti -
C.G.I.L. -, i Sindacati Braccianti della U.I.L. e della C.I.S.L.;
  Visti, per la provincia di Venezia:
    -    il   contratto   collettivo   27   settembre   1945,   sulla
compartecipazione  agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale
degli  Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra - C.G.I.L.
-;
    -  l'accordo collettivo 3 agosto 1948, sulla determinazione delle
quote  di  riparto  della  compartecipazione  agricola, stipulato tra
l'Associazione  Provinciale  degli  Agricoltori  e  la  Confederterra
Provinciale;
ai  quali ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale
del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
  Vista,  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  4  della
provincia  di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 224 della provincia
di  Parma,  in data 21 maggio 1960, n. 1 della provincia di Piacenza,
in  data 24 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Ravenna, in data 7
luglio  1960,  n.  13  della  provincia di Venezia, in data 30 aprile
1961,  dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso
il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che ne ha
accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati stipulati, relativamente ai compartecipanti agricoli:
    -  per  la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio
1958:
    -  per  la  provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno
1957:
    - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto
1959:
    -  per  la  provincia  di  Ravenna,  il  contratto  collettivo 28
dicembre 1955;
    -  per  la  provincia  di  Venezia,  il  contratto  collettivo 27
settembre 1945, l'accordo collettivo 3 agosto 1948;
sono   regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei
contratti  e  dell'accordo  collettivi anzidetti, annessi al presente
decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei confronti di tutti i compartecipanti agricoli delle
province di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Venezia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
  Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 68. - VILLA