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LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  26-8-1962 al: 7-8-2002
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.
L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.
Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.