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LEGGE 21 luglio 1962, n. 1103

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente:
"Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.
Il beneficio di cui al precedente comma 6, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea".