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LEGGE 16 luglio 1962, n. 1099

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

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Testo in vigore dal: 25-8-1962
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  contributo  annuo  dello  Stato,  stanziato  nel  bilancio  del
Ministero dell'interno per  il  funzionamento  dell'Unione  nazionale
mutilati ed invalidi per servizio,  previsto  dall'articolo  1  della
legge 28 marzo 1958, n. 302,  nella  misura  di  lire  30.000.000  e'
elevato,  a  partire  dall'esercizio  finanziario  1961-62,  a   lire
50.000.000.