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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1962, n. 955

Applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, ed istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 settembre 1962, n. 1433 (in G.U. 12/10/1962, n.257).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-7-1962 al: 20-2-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economia Europea;
Visti i regolamenti adottati il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;
Visti gli articoli 29, 23, 20 e 20 contenuti rispettivamente nei regolamenti Comunitari n. 19, 20, 21 e 22 e relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;
Visto il regolamento n. 49, adottato il 29 giugno 1962, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha stabilito che sia data attuazione alla data del 30 luglio 1962 ai regolamenti suindicati;
Visto il regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962, con il quale tra l'altro, viene prevista la istituzione di un rimborso alla produzione in favore degli amidi di cereali;
Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta la istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi fra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 23, 17, 14 e 14, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di

concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


In relazione al regime dei prelievi stabilito dai regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati:
a) dall'articolo 1 del regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;
b) dall'articolo 1, lettera a) e dall'articolo 1, ex lettera b), (voce doganale ex 02.01-A-III-a: carni della specie suina domestica, presentate in carcasse intere o in mezzene) del regolamento n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;
c) dall'articolo 1 del regolamento n. 21, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;
d) dall'articolo 1 del regolamento n. 22, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione Comune dei mercati nel settore del pollame.