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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 948

Norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 12-8-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  32  della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il
Governo  ad  emanare  decreti  aventi valore di legge per integrare e
modificare  le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui
alle  leggi  27  novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9
agosto  1954,  n.  639;  16  giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto
legislativo  17  maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio
dello  Stato  18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in applicazione
della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito   il   parere  della  Commissione  parlamentare  richiamata
all'ultimo comma del citato articolo 32;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  con  il Ministro per l'interno, il Ministro per la grazia e
giustizia,  il  Ministro per il bilancio, il Ministro per le finanze,
il Ministro per il tesoro, il Ministro per la pubblica istruzione, il
Ministro  per  i  lavori  pubblici,  il  Ministro  per  l'industria e
commercio,  il  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, il
Ministro  per il commercio con l'estero, il Ministro per la sanita' e
il Ministro per il turismo;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  Gli  enti  di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre
1947,  n.  1629; 9 agosto 1954, n. 639: 16 giugno 1927, n. 1100 ed al
regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, al decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato  18 marzo 1947, n. 281, ovvero istituiti in
applicazione  della  legge  21 ottobre 1950, n. 841, fermi restando i
compiti  istituzionali  previsti  per  ciascuno  di  essi dalle leggi
vigenti,  possono  intervenire, sotto il controllo e la vigilanza del
Ministero   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  in  zone  agricole
particolarmente  depresse, suscettibili di valorizzazione, delimitate
ai sensi del comma quarto dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961,
n. 454.
  Per  ogni zona e' indicato, con lo stesso decreto di delimitazione,
l'ente cui e' demandato di intervenire.
  Gli  enti  suddetti assumono anche la qualifica di enti di sviluppo
in quanto svolgono le funzioni di cui al presente decreto.
  Gli  interventi  sono diretti a realizzare l'aumento del reddito ed
il  miglioramento  delle  condizioni  di vita, nonche' ad eliminare o
ridurre esistenti squilibri.
  In particolare gli interventi sono diretti a:
    realizzare   o   completare  le  occorrenti  opere  pubbliche  di
bonifica, a norma dell'articolo 32, terzo comma, della legge 2 giugno
1961,  n.  454,  nonche'  le  altre  infrastrutture  necessarie  alla
valorizzazione della zona;
    promuovere  e  agevolare  la  formazione e lo sviluppo di imprese
agricole   a   carattere   familiare   efficienti   e   razionalmente
organizzate, nonche' l'insediamento nelle campagne;
    promuovere ed effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria;
    assistere  e  coadiuvare  le  singole  aziende nell'esecuzione di
opere di trasformazione fondiaria;
    promuovere e favorire la cooperazione agricola e la realizzazione
di  impianti  e attrezzature per la valorizzazione dei prodotti e per
il funzionamento dei servizi collettivi;
    promuovere  e  favorire  ogni altra iniziativa e attivita' per lo
sviluppo   della   produzione   agricola   e  per  la  valorizzazione
economico-agraria  delle  zone interessate, ivi comprese le attivita'
economiche concorrenti allo stesso fine;
    svolgere  ed  assistere  iniziative di carattere sociale a favore
delle popolazioni interessate.
  Gli interventi suddetti sono programmati e coordinati con quelli di
competenza delle altre Amministrazioni interesate allo sviluppo delle
zone.