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LEGGE 24 agosto 1862, n. 791

Conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 1860. (062U0791)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1862 al: 15-12-2009
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Art. 1



I condannati e gli imputati per omicidio che hanno accettata l'amnistia impartita con decreto prodittatoriale per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n.° 265, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi alla distanza di trenta miglia e per il periodo di anni tre.

In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni.

Qualunque consenso venisse dato dagli offesi non gioverà ad esimere gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, dalla pena suenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo.