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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 745

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli enti di bonifica ed irrigazione della Regione sarda.

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Testo in vigore dal: 27-7-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Visto  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro 9 aprile 1951,
per  il  personale  dipendente  dagli  enti di bonifica, irrigazione,
idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti;
  Visto,  per  la  Regione Sarda, l'accordo collettivo integrativo 22
settembre  1951,  stipulato  tra il Sindacato nazionale degli Enti di
Bonifica  S.N.E.B.I.,  Circoscrizione  della Sardegna, e il Sindacato
italiano  Lavoratori  Bonifica  Integrale, la Confederazione italiana
Sindacati Lavoratori;
  Vista   la   pubblicazione  nell'apposito  Bollettino  n.  4  della
provincia  di  Cagliari, in data 30 dicembre 1960, dell'accordo sopra
indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato  stipulato,  per  la  Regione  sarda,  l'accordo  collettivo 22
settembre  1951,  relativo  al  personale  dipendente  dagli  enti di
bonifica  ed  irrigazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi
alle clausole dello accordo anzidetto annesso al presente decreto.
  Dette  norme  sono  integrative di quelle concernenti la disciplina
nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  i  dipendenti  dagli enti di
bonifica ed irrigazione della Regione Sarda.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962
  Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 60. - VILLA