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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 540

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

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Testo in vigore dal: 11-7-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959,
per  i  lavoratori  addetti  all'industria,  del  cappello,  feltro e
cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
  Visto,  per  la  zona di Monza, il contratto collettivo 13 novembre
1956,  per gli operai addetti all'industria del feltro e del cappello
di  lana,  stipulato  tra l'Associazione degli Industriali di Monza e
della  Brianza,  Sindacato  degli  Industriali  del  Cappello,  e  il
Sindacato  Provinciale  Lavoratori  Cappellai ed Affini, il Sindacato
Cappellai  di  Monza  -  C.I.S.L.,  l'Unione  Mandamentale di Monza -
U.I.L. -;
  Vista  la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  38  della
provincia  di  Milano,  in  data  12 giugno 1961, del contratto sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato  stipulato  il  contratto collettivo 13 novembre 1956, relativo
agli  operai  addetti all'industria del feltro e del cappello di lana
del Monzese, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole
del   contratto   anzidetto  annesso  ai  presente  decreto,  purche'
compatibili  con  quelle  concernenti  la  disciplina nazionale della
categoria.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti  gli  operai dipendenti dalle
imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                        FANFANI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962
  Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 145. - VILLA