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LEGGE 25 gennaio 1962, n. 11

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1961-62 L. 22,5 miliardi
esercizio 1962-63 L. 22,5 miliardi
esercizio 1963-64 L. 22,5 miliardi
esercizio 1964-65 L. 30 miliardi
esercizio 1965-66 L. 30 miliardi


Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idro-geologico e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.