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LEGGE 3 novembre 1961, n. 1553

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma.

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Testo in vigore dal: 1-3-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti  Accordi  internazionali,  adottati  in Ginevra il 18 maggio
1956:
    Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso
privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
    Convenzione  doganale  relativa  all'importazione  temporanea  di
veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
    Convenzione  doganale  relativa  ai  containers  e  Protocollo di
firma.