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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1552

Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1962 al: 19-1-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.
Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.