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LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1529

Accettazione ed esecuzione della Convenzione sull'organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.

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Testo in vigore dal: 21-2-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad accettare la
Convenzione   sulla   organizzazione   e  la  personalita'  giuridica
dell'Ufficio    idrografico   internazionale,   adottata   a   Monaco
(Principato) il 16 giugno 1958.