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LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1375

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

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Testo in vigore dal: 23-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per  il  miglioramento  delle comunicazioni stradali tra i due Paesi,
conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.