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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal: 12-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi
gli  apprendisti,  di  eta'  inferiore  ai 15 anni compiuti, salvo le
eccezioni previste negli articoli seguenti.
  Il  divieto  si  applica  anche  alle  aziende  dello  Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
  Restano  ferme  le  altre esclusioni previste dall'articolo 1 della
legge 26 aprile 1934, n. 653.