stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1324

Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 12-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n.
968, e' cosi' modificato:
  "In  deroga  all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  possono  essere  disposte a favore degli intendenti di finanza
aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il
pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA